Art. 6.
(Albo nazionale dei gestori delle case da gioco).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito Albo nazionale dei soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione delle case da gioco, di seguito denominato «Albo».
      2. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo, nonché i casi di cancellazione dal medesimo. Tra i requisiti per l'iscrizione all'Albo sono compresi quelli previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
      3. Per l'iscrizione all'Albo di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, è necessario che le azioni o quote siano nominative e comunque deve essere dimostrata ed individuata la persona fisica proprietaria finale delle azioni o quote della società. Qualsiasi trasferimento a titolo oneroso o gratuito, e qualsiasi divisione di azioni o quote devono essere preventivamente comunicati all'Albo e autorizzati dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente si provvede per la costituzione di pegni e vincoli di ogni genere sulle azioni o quote.
      4. Ai soggetti iscritti all'Albo si applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
      5. È inibita l'iscrizione all'Albo ai soggetti a cui è vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco nei Paesi membri dell'Unione europea e negli altri Stati.

 

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